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Statuto della cooperativa
“VAL DI MOMMIO – SOCIETA’ COOPERATIVA”
TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ costituita con sede nel comune di Fivizzano la Società cooperativa denominata “Val di Mommio Società cooperativa”. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II: SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e
integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello
scopo sociale.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
– migliorare le condizioni economiche, sociali, e professionali dei soci, attraverso una adeguata valorizzazione e una razionale utilizzazione delle risorse agro-silve-pastorali dei terreni dei soci e della società. Per raggiungere il suddetto scopo la società in particolare si propone:
- la gestione di acquedotti anche in concessione nonchè:
- a) nel campo agricolo, migliorare la produttività dei terreni di proprietà o comunque condotti ad altro titolo dai soci e dalla società tenendo conto delle esigenze e delle tecnologie di una moderna agricoltura mediante opere di recupero, sistemazione, miglioramenti, bonifica, irrigazione nonchè introduzione e sviluppo di colture adatte e redditizie.
- b) Nel campo forestale, la società si propone un adeguato sfruttamento del bosco ceduo e del sottobosco, la regolamentazione della raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco, la forestazione di zone nude o degradate, il recupero del castagneto da frutto, la difesa del bosco da incendi, piante infestanti o da altre calamita’ che possono colpirlo.
- c) Nel campo zootecnico, la società si propone la costruzione di stalle sociali, recinti per l’allevamento brado in armonia con le esigenze della forestazione. L’aumento e il miglioramento del patrimonio zootecnico in aderenza con le caratteristiche ambientali e sociali.
La società si propone, per facilitare il raggiungimento delle finalità suddette, la creazione di opportune infrastrutture, come strade poderali, boschive, acquedotti e altre.
Sono tra gli scopi sociali anche i seguenti:
- organizzare acquisti collettivi di beni strumentali necessari ai soci, vendere direttamente i prodotti delle aziende dei soci derivanti da colture agricole, allevamenti, prodotti del bosco e del sottobosco, nonchè lavorare, conservare, i prodotti medesimi;
- organizzare e gestire forme di assistenza tecnica e servizi sociali in genere: organizzare per i soci gite di istruzione e professionali;
- acquistare, affittare terreni, da soggetti pubblici e privati;
- costituzione di riserve di caccia: aree faunistico venatorie, agrituristico venatorie e allevamento di selvaggina secondo disposizioni di legge;
- la gestione di acquedotti anche in concessione nonchè l’imbottigliamento delle acque della zona;
- regolamentazione e lavorazione della raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
TITOLO III: SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
– essere cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano abitanti della frazione di Mommio di Fivizzano o proprietari, usufruttuari, o aventi altro titolo reale di terreni ed immobili rurali nel comprensorio della Valle di Mommio, ovvero vi svolgano personalmente con il proprio lavoro una attività agricola.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione .
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all’art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile .
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche;
c) l’ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
– del capitale sottoscritto;
– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 11 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un ter-mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 13 (Liquidazione della quota)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La quota del socio può essere trasmessa con il suo consenso ad uno dei figli o al coniuge, previa autorizzazione ed accettazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge e dallo Statuto, in caso di ammissione di nuovi soci.
Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi neiconfronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è
divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio re ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
Art. 18 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge e segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal-l’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 19 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
TITOLO V: ORGANI SOCIALI
Art. 20 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 21 (Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo amministrativo, mediante invio di lettera raccomandata A.R, o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Art. 22 (Funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5) approva i regolamenti interni;
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 21.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art. 24 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 25 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 26 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 27 (Amministrazione)
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Art. 28 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori o l’Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinchè i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 30 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.
Art. 31 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti all’Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche .
Art. 32 (Rappresentanza)
L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Art. 33 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
TITOLO VI: CONTROVERSIE
Art. 34 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 35 (Arbitri e procedimento)
L’Arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore e nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro
caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 36 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 37 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 39 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.
Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 41 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.
ATTO REGISTRATO PRESSO L’UFFICIO DELLE ENTRATE DI AULLA ILGIORNO 5 (cinque) LUGLIO 2013 AL N. 997.
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